Legge n° 104 del 28 marzo 1991
Legge 28 marzo 1991, n. 104
Proroga della gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato (G.U. 4 aprile 1991, n. 79)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1. - 1. La gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato, conferita alla Banca d’Italia e prorogata al 31 dicembre 1990 con legge 16 aprile 1984, n. 78, continua ad essere affidata alla Banca d’Italia fino al 31 dicembre 2010, con l’osservanza delle disposizioni di legge attualmente vigenti, salvo quanto stabilito dalla presente legge.
2. La Banca d’Italia svolge il servizio tramite sezioni di tesoreria con sedi e competenza territoriale stabilite con decreti del Ministro del tesoro, sentita la Banca d’Italia medesima, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di economicità del servizio.
3. L’affidamento del servizio si intende tacitamente rinnovato di venti anni in venti anni, salva disdetta di una delle parti da notificarsi all’altra parte almeno cinque anni prima della scadenza.
Art. 2. - 1. Eventuali nuovi o maggiori servizi, operazioni o adempimenti, rispetto a quelli compresi nel servizio di tesoreria di cui all’articolo 1, debbono formare oggetto di preventivi accordi tra il Ministero del tesoro e la Banca d’Italia.
2. In relazione a particolari esigenze il Ministero del tesoro, d’intesa con la Banca d’Italia, può affidare all’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o ad istituti di credito determinati servizi, operazioni o adempimenti compresi nell’ambito del servizio di tesoreria di cui all’articolo 1.
3. L’affidamento all’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dei servizi, operazioni e adempimenti indicati nel comma 2 è disposto con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
Art. 3. - 1. La Banca d’Italia continua a svolgere le operazioni della Cassa depositi e prestiti con l’osservanza delle norme di contabilità dello Stato.
2. Il corrispettivo dovuto dalla Cassa depositi e prestiti per il servizio di cui al comma 1 sarà determinato con apposita convenzione tra il Ministero del tesoro e la Cassa suddetta.
Art. 4. - 1. Il Ministero del tesoro è autorizzato a stipulare con la Banca d’Italia le convenzioni occorrenti per regolare i rapporti nascenti dall’applicazione della presente legge, anche ai sensi dell’articolo 1, comma 2.
2. Nelle convenzioni di cui al comma 1 sono, altresì, stabilite le modalità da osservare per la comunicazione alMinistero del tesoro dei dati relativi alla gestione del servizio di tesoreria provinciale.
Art. 5. - 1. Con decreti del Ministro del tesoro, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d’Italia, possono essere adottate, limitatamente alla gestione del servizio di tesoreria, norme intese a semplificare le procedure relative agli incassi e ai pagamenti per conto dello Stato, nonché alla rendicontazione da parte delle sezioni di tesoreria, anche mediante l’impiego di strumenti informatici (1).
2. Con gli stessi decreti di cui al comma 1 potranno essere indicati i casi di esclusione dell’emissione di titoli di spesa e di entrata di importo non superiore a L. 20.000.
3. È abrogato l’articolo 2 della legge 16 aprile 1984, n. 78.
Art. 6. - 1. La presente legge ha efficacia dal 1º gennaio 1991.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
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La storia inizia da lontano. A chi volesse approfondire consiglio di consultare il Regio Decreto n° 204 del 28/04/1910 che all'articolo 1 recita:
Proroga della gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato (G.U. 4 aprile 1991, n. 79)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1. - 1. La gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato, conferita alla Banca d’Italia e prorogata al 31 dicembre 1990 con legge 16 aprile 1984, n. 78, continua ad essere affidata alla Banca d’Italia fino al 31 dicembre 2010, con l’osservanza delle disposizioni di legge attualmente vigenti, salvo quanto stabilito dalla presente legge.
2. La Banca d’Italia svolge il servizio tramite sezioni di tesoreria con sedi e competenza territoriale stabilite con decreti del Ministro del tesoro, sentita la Banca d’Italia medesima, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di economicità del servizio.
3. L’affidamento del servizio si intende tacitamente rinnovato di venti anni in venti anni, salva disdetta di una delle parti da notificarsi all’altra parte almeno cinque anni prima della scadenza.
Art. 2. - 1. Eventuali nuovi o maggiori servizi, operazioni o adempimenti, rispetto a quelli compresi nel servizio di tesoreria di cui all’articolo 1, debbono formare oggetto di preventivi accordi tra il Ministero del tesoro e la Banca d’Italia.
2. In relazione a particolari esigenze il Ministero del tesoro, d’intesa con la Banca d’Italia, può affidare all’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o ad istituti di credito determinati servizi, operazioni o adempimenti compresi nell’ambito del servizio di tesoreria di cui all’articolo 1.
3. L’affidamento all’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dei servizi, operazioni e adempimenti indicati nel comma 2 è disposto con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
Art. 3. - 1. La Banca d’Italia continua a svolgere le operazioni della Cassa depositi e prestiti con l’osservanza delle norme di contabilità dello Stato.
2. Il corrispettivo dovuto dalla Cassa depositi e prestiti per il servizio di cui al comma 1 sarà determinato con apposita convenzione tra il Ministero del tesoro e la Cassa suddetta.
Art. 4. - 1. Il Ministero del tesoro è autorizzato a stipulare con la Banca d’Italia le convenzioni occorrenti per regolare i rapporti nascenti dall’applicazione della presente legge, anche ai sensi dell’articolo 1, comma 2.
2. Nelle convenzioni di cui al comma 1 sono, altresì, stabilite le modalità da osservare per la comunicazione alMinistero del tesoro dei dati relativi alla gestione del servizio di tesoreria provinciale.
Art. 5. - 1. Con decreti del Ministro del tesoro, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d’Italia, possono essere adottate, limitatamente alla gestione del servizio di tesoreria, norme intese a semplificare le procedure relative agli incassi e ai pagamenti per conto dello Stato, nonché alla rendicontazione da parte delle sezioni di tesoreria, anche mediante l’impiego di strumenti informatici (1).
2. Con gli stessi decreti di cui al comma 1 potranno essere indicati i casi di esclusione dell’emissione di titoli di spesa e di entrata di importo non superiore a L. 20.000.
3. È abrogato l’articolo 2 della legge 16 aprile 1984, n. 78.
Art. 6. - 1. La presente legge ha efficacia dal 1º gennaio 1991.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
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La storia inizia da lontano. A chi volesse approfondire consiglio di consultare il Regio Decreto n° 204 del 28/04/1910 che all'articolo 1 recita:
"La facoltà di emettere biglietti di Banca ed altri titoli equivalenti, pagabili al portatore ed a vista, è concessa, per un periodo di venti anni, dal giorno 10 agosto 1893, ai seguenti Istituti:
Banca d'Italia, con un capitale nominale di 240 milioni, diviso in 300 mila azioni nominative da lire 800 ciascuna;
Banco di Napoli;
Banco di Sicilia."
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